cos'è una FAQ?

Le Frequently Asked Questions, meglio conosciute con la sigla FAQ, sono letteralmente le "domande poste frequentemente"; più esattamente sono una serie di risposte stilate direttamente dagli impiegati e funzionari (sia tecnici che amministrativi) dei Settori provinciali del Genio Civile, in risposta alle domande che gli vengono poste, o che ritiene gli verrebbero poste, più frequentemente dagli utilizzatori di un certo servizio.

Le domande più frequenti riguardano:

  • sia aspetti più propriamente amministrativi, inerenti a problematiche o chiarimenti in merito alla modalità di compilazione della modulistica ufficiale per l'inoltro delle denunce dei lavori o comunicazioni successive connesse
  • sia aspetti prettamente tecnici, legati all'utilizzo delle N.T.C. vigenti, a chiarimenti in merito alle diverse tipologie di interventi strutturali, ecc.

come si utilizzano i servizi online?

Per utilizzare i servizi online occorre registrarsi nella sezione apposita di questo sito. in seguito si potrà accedere all'area riservata con le credenziali acquisite

qual è l'ufficio competente della mia zona?

per trovare i recapiti e i contatti degli uffici competenti cliccando nel punto d'interesse sulla mappa interattiva che si trova nella sezione "uffici competenti" di questo sito.

Quali sono le modalità di versamento del contributo dovuto per le denunce dei lavori?

Il calcolo del contributo dovuto per l’istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, e ss.mm.ii. si effettua secondo i criteri stabiliti con deliberazione di G.R. n. 316 del 28/06/2012 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 42 del 09/07/2012) – disponibile nella sezione Normativa regionale. Alla predetta deliberazione è allegata la tabella esplicativa del calcolo. Sono esentate le denunce di lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

A partire dal 24/07/2012, il contributo, determinato con le modalità indicate nella tabella, può essere versato dal denunciante con due modalità:

1) mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 1006195638 intestato ad “ARCADIS Contributi sismica servizio tesoreria”, indicando quale causale il codice catastale del comune nel cui territorio saranno eseguiti i lavori strutturali oggetto di denuncia;

2) mediante bonifico bancario intestato a: ARCADIS CONTRIBUTI SISMICA SERVIZIO TESORERIA - codice IBAN: IT87I0760103400001006195638 - indicando quale causale del bonifico il codice catastale del comune ove ricade l'immobile oggetto dell'interento.

Dove posso trovare il codice catastale del comune di interesse ai fini della corretta compilazione del bollettino postale?

I codici catastali di tutti i comuni campani, suddivisi per provincia, sono disponibili nella Sezione “Uffici competenti”.

Per la corretta individuazione del soggetto competente al rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica relativo ad opere di edilizia privata, come si calcola l'altezza di cui all'articolo 4bis comma 1 della vigente legge regionale 9 del 1983?

Le modalità di calcolo di tale altezza sono sinteticamente riportate al paragrafo 3 - punto 6 dell'allegato "Linee guida per l'attuazione dell'articolo 4bis della legge regionale n. 9 del 1983" alla deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012, che così recita: " il limite di altezza di "metri 10,50" è riferito alla massima altezza strutturale fuori terra dell'opera oggetto dei lavori, individuata e misurata a partire dal punto più depresso del piano di campagna indicato negli elaborati di progetto." Da ciò si desume che:

1) trattasi di un'altezza fuori terra di tipo "strutturale" che, quindi, nulla ha a che vedere con le definizioni di "massima altezza fuori terra" utilizzate dai Comuni per valutare la compatibilità urbanistica ed edilizia dell'intervento proposto con le specifiche normative di attuazione;

2) il punto più elevato cui riferire tale altezza è rappresentato dalla massima elevazione dell'organismo strutturale di riferimento; ragion per cui sono ricomprese nel computo di tale altezza anche le strutture lignee o metalliche di coperture leggere e i volumi tecnici strutturali (torrino scala, …). Nel caso di copertura inclinata l'altezza d'interesse deve essere riferita alla quota del suo colmo;

3) la quota a partire dalla quale è necessario misurare la massima altezza strutturale è individuata dal punto più depresso del piano di campagna di progetto (piano di campagna sistemato) disposto intorno all'organismo strutturale d'interesse

Nei grafici in allegato sono schematizzati alcuni casi particolari posti all'attenzione del Comitato di redazione, con la relativa individuazione della hmax.

allegato 1 allegato 2

Nel trasferimento di attività e funzioni di cui all'articolo 4bis comma 1 della vigente legge regionale 9 del 1983, sono ricompresi anche i procedimenti finalizzati al rilascio dei provvedimenti di attestazione di avvenuto e corretto deposito delle relazioni a struttura ultimata e degli atti di collaudo, relativi ad organismi strutturali autorizzati prima del 24/07/2012 dal competente Settore provinciale del Genio Civile?

Si. Infatti il suddetto comma prevede il trasferimento di tutte le attività e funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della vigente legge regionale 9 del 1983, in cui sono indicati anche i procedimenti in oggetto. Le uniche eccezioni sono quelle indicate nel paragrafo 4 dell'allegato "Linee guida per l'attuazione dell'articolo 4bis della legge regionale n. 9 del 1983" alla deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 04/04/2012.

Inoltre è evidente che, in assenza di disposizioni diverse, il discrimine temporale debba pacificamente identificarsi con la data di presentazione dell'istanza di parte o con la data di avvio d'ufficio del procedimento d'interesse. Nei casi di specie ci si riferisce a due distinti ed indipendenti procedimenti amministrativi:

- il procedimento per il rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a struttura ultimata;

- il procedimento per il rilascio dell'attestazione di avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo; che si avviano con la presentazione della relativa istanza di deposito da parte del professionista (direttore dei lavori o collaudatore) e che devono essere svolti e conclusi secondo le disposizioni regolamentari di cui agli artt.9 e 10 del R.R. 4/2010 s.m.i.

Nel trasferimento di attività e funzioni di cui all'articolo 4bis comma 1 della vigente legge regionale 9 del 1983, sono ricompresi anche i procedimenti finalizzati alla restituzione dei certificati di idoneità di cui all'articolo 35 della Legge 47/85, relativi ad organismi strutturali oggetto di procedure di condono edilizio?

No. Infatti l'articolo 4bis comma 1 della vigente legge regionale 9 del 1983 individua le sole attività e funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della vigente legge regionale n. 9 del 1983, tra le quali non sono ricomprese quelle relative alle procedure di condono edilizio.

Nel trasferimento di attività e funzioni di cui all' articolo 4bis comma 1 della vigente legge regionale 9 del 1983, è ricompresa anche la competenza a ricevere le comunicazioni di fine lavori?

La vigente normativa in materia di costruzioni in zona sismica non impone al committente di comunicare all'ufficio competente l'ultimazione dei lavori strutturali preventivamente autorizzati. Infatti, l'unico obbligo ad oggi individuabile è quello previsto dall'articolo 67 comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che, limitatamente alle sole opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, già individua nel Comune il soggetto destinatario della prevista comunicazione.

Per effetto del trasferimento di attività e funzioni di cui all' articolo 4bis comma 1 della vigente legge regionale 9 del 1983, le "pratiche" sismiche che sono state originariamente autorizzate dal Settore provinciale del Genio Civile rimarranno incomplete?

Occorre in primo luogo precisare che, dal momento della presentazione della denuncia dei lavori, fino a quello dell'emissione del certificato di collaudo, non esiste un'unica "pratica sismica". Piuttosto, vanno attivati, presso il competente Ufficio, distinti procedimenti tecnico-amministrativi: rilascio dell'autorizzazione sismica / deposito sismico, effettuazione del controllo sulla progettazione (nel caso del deposito sismico), presentazione della relazione a strutture ultimate (nei casi di cui all'art.65 del D.P.R. 380/01), presentazione degli atti di collaudo, ecc.

Ciò premesso, nei casi di trasferimento delle funzioni ai comuni ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, della L.R. 9/83 s.m.i., potrà accadere che, a fronte di procedimenti già completati, con l'emissione del relativo provvedimento, dall'Ufficio del Genio Civile (ad esempio l'autorizzazione sismica), ce ne saranno altri (quali la presentazione della relazione a strutture ultimate e degli atti di collaudo) che dovranno invece essere iniziati e completati presso il Comune.

Per effetto del trasferimento di attività e funzioni di cui all'articolo 4bis comma 1 della vigente legge regionale 9 del 1983, i Comuni possono disporre della documentazione tecnico-amministrativa già agli atti del Settore provinciale del Genio Civile per la conclusione di alcuni procedimenti oggetto del trasferimento?

Si. Infatti i Comuni possono interloquire con il Settore provinciale del Genio Civile per acquisire informazioni, per consultare atti e provvedimenti amministrativi, elaborati tecnici, ad oggi presenti nei registri e negli archivi ufficiali degli Uffici regionali. Si rammenta, a tal proposito, che la vigente normativa impone alla pubblica amministrazione di acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni (art.43 d.P.R. 445/00).

Per effetto del trasferimento di attività e funzioni di cui all'articolo 4bis comma 1 della vigente legge regionale 9 del 1983, i Comuni possono istruire con immediatezza le richieste di voltura di provvedimenti sismici o i cambi di imprese esecutrici o di professionisti incaricati della sorveglianza dei lavori, non disponendo della documentazione tecnico-amministrativa già eventualmente agli atti del Settore provinciale del Genio Civile?

Si. Infatti i Comuni erano, e sono, ordinariamente destinatari di analoghe richieste di parte per effetto della loro storica competenza in materia edilizia e sono costantemente a conoscenza dei precedenti provvedimenti sismici emessi dal Settore regionale.

Per effetto del trasferimento di attività e funzioni di cui all'articolo 4bis comma 1 della vigente legge regionale 9 del 1983, i Comuni possono incontrare problemi o difficoltà per l'effettuazione dei controlli sulla realizzazione trasferiti?

No, visto che il nuovo assetto di competenze non prevede altro che l'estensione delle procedure, già in vigore ai sensi dell'articolo 5 comma 3 lettera c) della L.R. 9/83, anche alle opere o ai lavori strutturali di cui all'articolo 4 comma 1 lettere a) e b) della stessa legge. In altre parole il Comune è chiamato ad operare, anche per queste nuove tipologie di lavori strutturali, in conformità a quanto già stabilito sin dal 31/12/2009.

Il contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori denunciati prima del 24/07/2012 è totalmente riservato alla Regione, anche se il Comune può essere chiamato, per i medesimi organismi strutturali, a svolgere i successivi procedimenti finalizzati al rilascio dei provvedimenti di attestazione di avvenuto e corretto deposito delle relazioni a struttura ultimata e degli atti di collaudo?

Si. Infatti l'articolo 2 comma 8 della legge regionale n.9 del 1983 prevede la corresponsione di un contributo per la sola "… istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi del comma 1 …". Ne consegue che tale contributo resta correttamente riservato alla Regione Campania per tutti quei procedimenti amministrativi già attivati a seguito di una specifica denuncia dei lavori inoltrata al Settore provinciale del Genio civile competente territorialmente prima del 24/07/2012. Questi procedimenti, come noto, rimangono in capo alla Regione che li deve concludere con i rispettivi provvedimenti richiesti (autorizzazione sismica o deposito sismico) emessi anche dopo la data del 24/07, prima ricordata. È altresì ben noto che nessun contributo è dovuto per altri distinti procedimenti amministrativi quali: una richiesta di voltura, l'istanza di deposito della R.S.U. o degli atti di collaudo, etc.. È, infine, chiaro che nel caso di denunce di lavori strutturali in variante, inoltrate dopo il 24/07/2012, il contributo istruttorio dovuto sarà trasferito al Comune competente, qualora la competenza al rilascio del provvedimento sismico richiesto sia dello stesso ente locale.

Sia le opere pubbliche (o di interesse pubblico), sia le opere private con altezza strutturale fuori terra superiore a metri 10,50, possono essere interessate da lavori definibili "minori" ai sensi del vigente articolo 2 comma 9-bis della L.R. 9/83. Per tali tipologie di lavori, qualora il Comune abbia richiesto il trasferimento di attività e funzioni ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, della vigente legge regionale 9 del 1983, a chi resta la competenza a svolgere i relativi procedimenti?

La risposta è contenuta nello stesso comma 1 dell'articolo 4-bis il quale prevede che tutte le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico siano trasferite dai Geni Civili ai Comuni (caso d'interesse) richiedenti. L'unica eccezione è rappresentata da quanto precisato nell'ultimo periodo, che riserva al Settore provinciale del Genio Civile il rilascio del solo provvedimento di autorizzazione sismica nei casi sopra indicati. Ragion per cui, nell'ipotesi di una denuncia dei lavori riconducibile alla fattispecie sopra rappresentata:

1. il provvedimento di autorizzazione sismica per lavori strutturali definibili "minori" è rilasciato dall'Ufficio regionale,

2. il successivo e obbligatorio procedimento di controllo sulla progettazione è riconducibile alla diretta competenza del Comune, che lo svolge secondo le modalità indicate dal vigente regolamento regionale n. 4 del 2010. Per fare ciò, il Comune seleziona, tra i provvedimenti sismici trasmessi dall'Ufficio regionale, quelli appartenenti a tali fattispecie e, mensilmente, avvia le operazioni di sorteggio.

 

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