LA FINANZIARIA REGIONALE INTEGRA LA DISCIPLINA DEI LAVORI MINORI

La legge finanziaria regionale (L.R. n. 1 del 27 gennaio 2012 in BURC n. 6 del 28 gennaio 2012) ha apportato modifiche alla legge regionale 9/1983, laddove definisce "minori tutti i lavori riferiti a costruzioni di classe d’uso I su sottosuoli di categoria A, B o C e tutte le riparazioni o interventi locali su costruzioni esistenti, come definito dalle vigenti norme tecniche, nonché quelli riferiti a costruzioni di cui all’elenco individuato con regolamento di Giunta regionale."

Inoltre, viene stabilito che nel caso di lavori minori la verifica condotta degli Uffici competenti ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione o deposito sismico è svolta con modalità semplificate, avvalendosi degli esiti del controllo che compete al collaudatore ai sensi dell’articolo 5, comma 1, primo periodo.

Infine, si stabilisce che i controlli a campione (per i lavori oggetto di deposito sismico nelle zone classificate a bassa sismicità) sono effettuati anche per i lavori minori.