LE ALTRE NOVITA’ DELLA L.R. N. 9/83 DOPO LA FINANZIARIA REGIONALE 2012 - LE AUTORIZZAZIONI SISMICHE TRASFERITE AI COMUNI CHE NE FANNO RICHIESTA

Un’altra importante novità introdotta dalla finanziaria regionale 2012 (art. 4 bis della L.R. n. 9/83) è la possibilità per i Comuni, le unioni dei comuni o i comuni in forma associata, di richiedere alla Regione Campania il trasferimento delle attività e delle funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della finanziaria 2012, ovvero entro il 31gennaio di ogni anno. Il rilascio dell’autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.

LEGGI IL TESTO INTEGRALE DEL NUOVO ART. 4-BIS DELLA L.R. N. 9/83.

Art. 4 bis(8- bis)

Commissioni per l’autorizzazione sismica presso i comuni

1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell’autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile.

2. L’esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici o diploma di laurea specialistica in ingegneria civile e comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all’albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso dei requisiti di collaudatore in corso d’opera ai sensi della presente legge.

3. Le commissioni sono nominate dagli enti locali, con decreto del sindaco o del presidente dell’unione dei comuni o del sindaco del comune capofila dei comuni in forma associata. I componenti sono scelti nell’ambito di un apposito elenco istituito presso ciascun comune, unione di comuni o comuni in forma associata.

4. La commissione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione, a seguito dell’esame e dell’istruttoria dei progetti, esprime parere obbligatorio e motivato in ordine alla idoneità progettuale. A seguito del parere della commissione, le pratiche sono trasmesse al responsabile dell’ufficio tecnico del comune, dell’unione dei comuni o comuni in forma associata che, effettuato il controllo documentale, procede entro quindici giorni al rilascio o al diniego dell’autorizzazione.

5. Il responsabile dell’ufficio tecnico del comune, dell’unione dei comuni o dei comuni in forma associata, trasmette al settore provinciale del genio civile degli elaborati in formato cartaceo o supporto informatizzato.

6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i comuni, le unioni di comuni e i comuni in forma associata provvedono con l’utilizzodelle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell’articolo 2.