RELAZIONI TECNICHE ASSEVERATE - PROROGATO AL 31.12.2012 IL TERMINE PER LA PROCEDURA IN DEROGA

Sul B.U.R.C. n. 19 del 16.03.2012 è stato pubblicato il Regolamento 9 marzo 2012, n. 2 recante “Modifica del regolamento regionale 11 febbraio 2010 n.4 (Regolamento per ’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania)” (disponibile sul portale nella sezione Normativa - Normativa Regionale).

La modifica regolamentare approvata riguarda la proroga - al 31.12.2012 - del termine fissato nell’art. 19 del regolamento n. 4/2010, relativo alla possibilità di richiesta di autorizzazione sismica in deroga, previa presentazione di RTA (relazione tecnica asseverata) da parte del collaudatore in corso d'opera.

Ad ogni buon fine, si riporta il testo coordinato dell'art. 19 del R.R. 4/2010 (introdotto dall'art. 1 del R.R. n. 2/2011 e modificato dall’art. 1 del regolamento n. 2/2012): Art.19 Disposizioni transitorie 1.In deroga temporanea a quanto previsto dall'articolo 5, per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento di “autorizzazione sismica” presentate entro il 31 dicembre 2012, qualora il settore provinciale del Genio civile non abbia comunicato l’esito istruttorio all’interessato entro il termine di sessanta giorni, il committente può trasmettere allo stesso settore, entro i successivi quindici giorni, una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d’opera che esplicita l’attività di controllo già svolta ai sensi dell’articolo 10, comma 2. 2.Il settore provinciale del Genio civile verifica la completezza della relazione tecnica asseverata e, in caso di esito positivo, il dirigente emette il provvedimento di “autorizzazione sismica” dopo aver accertato la correttezza amministrativa della corrispondente denuncia dei lavori. Resta ferma la possibilità di disporre le ordinarie verifiche sulla veridicità della relazione tecnica asseverata. 3.Il provvedimento di “autorizzazione sismica” ovvero il preavviso di diniego della stessa è emesso entro quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione di cui al comma 1. 4.La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle denunce dei lavori di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma 1, dell’articolo 5, da effettuarsi nelle zone ad alta, media o bassa sismicità. 5.La relazione tecnica asseverata di cui al comma 1 è redatta secondo lo schema approvato dal dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile e dà atto anche dell’avvenuta verifica della correttezza delle impostazioni progettuali di cui all’articolo 5, comma 3.”