ATTUAZIONE ART. 4-BIS L.R. N. 9/83 - APPROVATO IL TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI RISCHIO SISMICO - ANNO 2012

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 317 del 28/06/2012 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 42 del 09/07/2012) è stato approvato il trasferimento delle attività e funzioni in materia di rischio sismico al primo gruppo di comuni, unioni di comuni e comuni in forma associata che hanno perfezionato l’istanza entro i termini stabiliti con la deliberazione di G.R. n. 161 del 04/04/2012.

Le attività e funzioni oggetto del trasferimento, sono quelle individuate dall'art. 33 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 - Art. 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, e dunque le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa).

Sono escluse dal trasferimento le opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna, con le precisazioni al riguardo fornite dal paragrafo 3 dalle Linee Guida approvate con la Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012.

Il trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di rischio sismico decorre dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione n. 317/2012 (24/07/2012), al fine di consentire agli enti subentranti di dare opportuna pubblicità e diffusione dell’avvenuto trasferimento.

 

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