IL NUOVO ART. 6 DELLA L.R. N.9/83 DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA FINANZIARIA REGIONALE 2013 – LA NOMINA DEL COLLAUDATORE D’UFFICIO VIENE SOSTITUITA DALLA SANZIONE AMMINISTATIVA PECUNIARIA.

Sul B.U.R.C. n. 24 del 07/05/2013 è stata pubblicata la L.R. n. 5 del 06/05/2013 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)” che ha recato modifiche, tra l’altro, alla legge regionale n. 9/83 in materia di difesa del territorio dal rischio sismico.
Le modifiche introdotte dall’art. 1 comma 132 della finanziaria regionale, riguardano la disciplina delle repressioni in caso di violazioni alle norme sismiche, i compiti del collaudatore d’ufficio, del Genio Civile, del Comune e l’introduzione di sanzioni in caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria.

Anzitutto la finanziaria regionale ha stabilito che il collaudatore d’ufficio ha 5 giorni per trasmettere al Genio ivile competente il processo verbale in caso di accertate violazioni alle norme sismiche e che, in caso di mancata o ritardata trasmissione, il Genio Civile segnala l’inadempimento all’ordine o collegio professionale dei appartenenza.

Nel caso di accertamento delle violazioni il Genio civile adotta il provvedimento di sospensione lavori ai sensi dell’art. 97 del D.P.R. n. 380/01 e fissa un termine per la presentazione della denuncia in sanatoria. Il termine assegnato può essere prorogato su istanza motivata del committente.

Anche gli adempimenti dei comuni vengono rafforzati laddove è previsto che il comune, nelle more del rilascio del provvedimento sismico, adotta immediatamente i provvedimenti necessari a tutelare la pubblica e privata incolumità, trasmettendoli all’autorità giudiziaria e al genio civile competenti per territorio e vigila sul loro rispetto.

Nel caso in cui il committente non presenti la denuncia in sanatoria entro il termine fissato, il Genio Civile irroga al committente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00. Tale importo è aumentato, oltre le spese per le notificazioni, delle spese del procedimento che, per gli atti di competenza regionale, sono pari a euro 50,00. Il mancato pagamento della sanzione impedisce il rilascio del positivo provvedimento sismico.

In caso di trasferimento ai comuni delle attività e delle funzioni di competenza del Genio Civile ai sensi dell’art. 4 bis della L.R. n. 9/83, l’irrogazione della sanzione rientra nelle competenze del comune medesimo.

NELLA SEZIONE NORMATIVA REGIONALE IL NUOVO TESTO DELLA LEGGE REGIONALE N. 9/83.