ATTUAZIONE ART. 4-BIS L.R. N. 9/83 - APPROVATO IL TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI RISCHIO SISMICO - ANNO 2013

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 119 del 27/05/2013 (pubblicata sul B.U.R.C. n. 29 del 03/06/2013) è stato approvato il trasferimento delle attività e funzioni in materia di rischio sismico per l’anno 2013, ai comuni, unioni di comuni e comuni in forma associata che hanno perfezionato l’istanza entro i termini stabiliti con la deliberazione di G.R. n. 161 del 04/04/2012.

Le attività e funzioni oggetto del trasferimento, sono quelle individuate all’art. 4-bis della L.R. 7 gennaio 1983, n. 9, e dunque le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19.
Sono escluse dal trasferimento le opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna, con le precisazioni al riguardo fornite dal paragrafo 3 dalle Linee Guida approvate con la Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 04/04/2012.

In particolare le attività trasferite riguardano:
a) ricezione delle denunce dei lavori, ad eccezione di quelli da eseguirsi per le opere di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida, che restano di competenza dei Settori del Genio Civile (articolo 2 legge regionale n.9 del 1983);
b) ricezione della valutazione della sicurezza, riferita a qualsiasi tipologia di opere, rilascio della relativa attestazione e conservazione degli atti (articolo 2 legge regionale n.9 del 1983);
c) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica, ad eccezione delle opere di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida, che restano di competenza dei Settori del Genio Civile (articolo 2 legge regionale n.9 del 1983);
d) rilascio dei provvedimenti di autorizzazione sismica – anche se relativi a lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare, a sopraelevazioni di edifici e a lavori relativi a denunce in sanatoria, e conservazione dei relativi atti, ad eccezione delle opere di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida, che restano di competenza dei Settori del Genio Civile (articolo 4 legge regionale n.9 del 1983);
e) svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche al rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere (articolo 2 legge regionale n.9 del 1983);
f) rilascio dei provvedimenti di deposito sismico, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere, e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n.9 del 1983);
g) effettuazione dei controlli sulla progettazione con metodi a campione, riferiti a qualsiasi tipologia di lavori o di opere e conservazione dei relativi atti (articolo 4 legge regionale n.9 del 1983);
h) controllo sulla realizzazione dei lavori interessanti (articolo 5 comma 4):
• gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;
• gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
i) ricezione della relazione a strutture ultimate redatta dal direttore dei lavori, ad eccezione dei lavori o delle opere di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida, che restano di competenza dei Settori del Genio Civile (articolo 5 legge regionale n.9 del 1983);
j) ricezione degli atti e del certificato di collaudo, ad eccezione dei lavori o delle opere di cui al paragrafo 3 delle Linee Guida, che restano di competenza dei Settori del Genio Civile (articolo 5 legge regionale n.9 del 1983);
k) attività interconnesse con le attività e le funzioni indicate ai precedenti punti di seguito elencate, qualora relative a lavori che non interessano “opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna”:
• ricezione delle comunicazioni di variazioni della denuncia dei lavori:
• comunicazioni di dimissioni o nuova nomina o revoca del direttore dei lavori/collaudatore/costruttore;
• voltura dell’autorizzazione o del deposito sismico rilasciato;
• svolgimento dell’attività istruttoria e rilascio dell’attestazione di avvenuto e corretto deposito della relazione a struttura ultimata;
• svolgimento dell’attività istruttoria e rilascio dell’attestazione di avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo;
• ricezione delle richieste di accesso agli atti tecnici ed amministrativi relativi ai provvedimenti sismici emessi dai comuni, dall’unione di comuni o comuni in forma associata, formulate ai
• sensi del Capo V della Legge n.241/90 s.m.i., e svolgimento dei conseguenti procedimenti amministrativi;
• conservazione ed archiviazione dei relativi atti e progetti.


Il trasferimento delle attività e delle funzioni in materia di rischio sismico decorre dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione n. 119/2013, al fine di consentire agli enti subentranti di dare opportuna pubblicità e diffusione dell’avvenuto trasferimento.

L’elenco completo dei comuni che hanno ottenuto il trasferimento delle funzioni è visionabile nella sezione Uffici competenti.

VEDI L’ELENCO DEI NUOVI COMUNI

LEGGI LA DELIBERA N. 119 DEL 27/05/2013