Sopra

Relazioni tecniche asseverate

L’art. 19 del regolamento 4/2011, introdotto dall’art. 1 Regolamento del 21 febbraio 2011, n. 2 dispone che “In deroga temporanea a quanto previsto dall'articolo 5, per le denunce dei lavori finalizzate al rilascio del provvedimento di “autorizzazione sismica” presentate entro il 31 dicembre 2011, qualora il settore provinciale del Genio civile non abbia comunicato l’esito istruttorio all’interessato entro il termine di sessanta giorni, il committente può trasmettere allo stesso settore, entro i successivi quindici giorni, una relazione tecnica asseverata del collaudatore in corso d’opera che esplicita l’attività di controllo già svolta ai sensi dell’articolo 10, comma 2. Il settore provinciale del Genio civile verifica la completezza della relazione tecnica asseverata e, in caso di esito positivo, il dirigente emette il provvedimento di “autorizzazione sismica” dopo aver accertato la correttezza amministrativa della corrispondente denuncia dei lavori. Resta ferma la possibilità di disporre le ordinarie verifiche sulla veridicità della relazione tecnica asseverata.

Il provvedimento di “autorizzazione sismica” ovvero il preavviso di diniego della stessa è emesso entro quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione di cui al comma 1”

Si precisa che le precitate disposizioni non si applicano alle denunce dei lavori relative a opere rilevanti o strategiche di carattere nazionale (decreto 21 ottobre 2003) o regionale (D.G.R.C. n. 3573 del 05.12.2003).

 

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