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Lavori minori

Disciplina dei Lavori minori

L’art. 12, commi 3 e ss., del Regolamento 4/2010 prevede una disciplina semplificata per i lavori minori, definiti come "quelli di modesta rilevanza strutturale, che interessano opere da cui possono derivare ridotti pericoli per le persone e limitati danni alle cose. Alle attività istruttorie riguardanti i lavori minori, conseguentemente alla denuncia degli stessi, si provvede mediante liste di controllo semplificate. Le tipologie di varianti non sostanziali e di lavori minori sono definite dal dirigente preposto al coordinamento dei settori provinciali del Genio civile".

Pertanto, con Decreto dirigenziale n. 65 del 03.08.2010 (disponibile nella sezione Normativa regionale), è stato approvato l’elenco dei lavori minori per i quali i Settori provinciali del Genio Civile svolgono una istruttoria semplificata, fermo restando il potere di disporre le ordinarie verifiche in relazione alla veridicità delle asseverazioni e delle dichiarazioni da rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/00.

L’istruttoria semplificata, si avverte, è applicabile solo nell’ipotesi in cui i lavori minori denunciati interessano costruzioni appartenenti alle "classi d’uso" specificate nell’elenco.

In tali ipotesi, il collaudatore può redigere una asseverazione per esito preventivo (i cui modelli sono disponibili in questa sezione), da allegare alla denuncia dei lavori da presentare agli uffici del Genio Civile.

Si precisa che, nel caso di denunce in sanatoria (articolo 18, comma 3, regolamento regionale n. 4/2010), le procedure di istruttoria semplificata (articolo 12 regolamento regionale n. 4/2010) non sono applicabili.

 

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